Le imprese artigianali CCIAA di Roma
Artigiano è colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendosene la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
L'artigiano viene identificato attraverso la sua iscrizione all'Albo delle imprese artigiane.
L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere personalmente in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi di settore.
L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.
E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore nei limiti dimensionali di cui all'art. 4 della L . 443/85, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi.
L'attività artigiana è regolata oltre che dalla L. 443/85 anche dalla legge regionale10/2007.
In ciascuna Provincia, presso le C.C.I.A.A, è istituito l'Albo delle Imprese Artigiane, al quale sono tenute a far domanda d'iscrizione, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività (vedi sanzioni ), tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli, della L. 443/85 ( legge quadro sull'artigianato e successive modifiche ed integrazioni).
L'iscrizione all'Albo ha natura costitutiva ed è condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane; nessuna impresa può adottare quale ditta, insegna o marchio una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato se essa non è iscritta nell'Albo.
Le imprese artigiane, iscritte all'Albo da almeno 5 anni, e con specifici requisiti , possono richiedere il riconoscimento di impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale, presentando la relativa domanda alla Commissione Provinciale.
Iscrizione, modifica e cancellazione all'Albo delle imprese artigiane
Le comunicazione di iscrizione, modifica e cancellazione all’albo delle imprese artigiane, ai sensi dell’art. 9bis D.L. 7/2007 e del DPCM 06/05/2009, devono essere presentateesclusivamente in via telematica, sia per le imprese individuali che per le società, con le stesse modalità previste dalla Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa.
L’invio deve essere predisposto utilizzando gli applicativi STARWEB, ed altri compatibili.
STARWEB è conforme alle specifiche tecniche per l'invio della Comunicazione Unica (art. 9 Legge 40/2007) e alla normativa regionale in vigore.
Requisiti indispensabili per l'invio delle pratiche con STARWEB sono:
- il possesso di un dispositivo di firma digitale;
- la PEC (posta elettronica certificata). Quest’ultima può essere anche richiesta al momento dell’invio della pratica direttamente dall'applicativo.
Se la pratica viene inviata da un intermediario, ai fini della presentazione della Comunicazione Unica (art. 9 D.L. 7/2007 convertito in L n. 40/2007), alla domanda di iscrizione, modifica e cancellazione deve essere obbligatoriamente allegato il file contenente il “modulo procura” sottoscritto digitalmente e i documenti di identità dei firmatari.
Per informazioni più dettagliate è possibile consultare il manuale on line presente sul sito di STARWEB
Collaboratori familiariLe imprese artigiane, che si avvalgono della collaborazione di familiari, devono presentare domanda all'Albo delle Imprese Artigiane per l'inclusione o l'esclusione dei collaboratori familiari.
La richiesta di iscrizione del collaboratore familiare può essere presentata contestualmente alla richiesta di iscrizione dell'impresa artigiana.
Si considerano familiari coadiuvanti:
- il coniuge;
- i figli legittimi o legittimati, adottivi e gli affiliati;
- i figli naturali legalmente riconosciuti;
- i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge;
- i minori rgolarmente affidati;
- i nipoti in linea diretta;
- i fratelli e le sorelle;
- gli ascendenti (genitori, nonni, bisnonni) e gli equiparati ai genitori (adottanti, affilianti, genitori naturali di figli legalmente riconosciuti ecc.);
- i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado.