ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE

29.12.2013 17:46

Le imprese artigiane, iscritte all'Albo da almeno 5 anni, e con i requisiti di seguito riportati, possono richiedere il  riconoscimento di impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale, presentando la relativa domanda alla commissione provinciale.

Impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale e uso del contrassegno di origine e qualità

Sono considerate lavorazioni artistiche le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, da questa prendano avvio e qualificazione, nonché le lavorazioni connesse alla loro realizzazione.
Sono considerate lavorazioni tradizionali le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità consolidate, tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale o regionale.

Riferimenti normativi

- artt. 12, 13, 14 15, 16, 22 e 23 L.R.10/2007
Deliberazione CRA 03/06/2010 n. 94 (BURL n. 28, III, del 28/07/2010)

Settori disciplinati e relativi disciplinari:

La Commissione Regionale adotta appositi disciplinari di produzione,
che descrivono e definiscono per ciascun settore di attività, i materiali impiegati, le
particolarità delle tecniche produttive e qualunque altro elemento idoneo a caratterizzare le lavorazioni considerate. Di seguito si riportano i disciplinari approvati:

metalli comuni
metalli pregiati-pietre preziose-pietre dure-lavorazioni affini
legno
ceramica
vetro
foto e lapidei
- cuoio

 

Domanda

Il legale rappresentante dell’impresa (il titolare della ditta individuale ovvero un socio amministratore) presenta domanda di riconoscimento alla Commissione provinciale per l’artigianato compilando l’apposito modello (A1).

Alla domanda devono essere allegati:
- curriculum professionale del titolare della ditta individuale o di uno dei soci che prendono parte manualmente al lavoro (allegato A2 del modello di domanda);
- la relazione tecnica descrittiva delle fasi produttive e delle tecniche di lavorazione;
- la documentazione fotografica relativa alla dotazione strumentale del laboratorio e ai manufatti/prodotti in esso realizzati;
- ogni altra documentazione idonea a certificare l’attività di impresa e la sua conformità alle caratteristiche previste dal relativo disciplinare di produzione.

La domanda deve essere in regola con l’imposta di bollo  e con il versamento dei diritti di segreteria.

La Commissione può richiedere documentazione integrativa e può, altresì, disporre sopralluoghi presso i laboratori delle aziende richiedenti.
Il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento è di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Il riconoscimento di impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale avviene mediante annotazione nell’albo, nella quale è specificata la peculiarità della lavorazione svolta.

Contrassegno di origine e qualità

Le imprese artigiane che hanno ottenuto il riconoscimento di impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale possono richiedere alla Commissione di avvalersi del contrassegno di origine e qualità di cui all’art.16 della L.R.10/2007.

L’uso del contrassegno può avvenire :
- tramite apposizione sul prodotto.
- in ogni documento di presentazione dell’impresa (quali ad es. carta intestata, biglietto da visita e fatture);
- in ogni iniziativa commerciale o pubblicitaria;
- negli stand presso fiere ed esposizioni;
- nel contesto dell’insegna dei propri laboratori.

Il contrassegno deve essere utilizzato nella forma e con le modalità anche grafiche previste, senza modificazione di sorta, solo per la propria impresa, essendo esclusa la facoltà di autorizzazione a terzi, compresi eventuali subfornitori, ad utilizzare il riconoscimento in qualunque modo e forma.
E’ vietata l’apposizione del contrassegno su prodotti finiti acquistati da soggetti terzi.

Ricorsi

Avverso i provvedimenti di diniego di riconoscimento di impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale è ammesso ricorso alla Commissione Regionale per l’Artigianato nel termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato.

Modifiche

Ogni modifica che importi variazione nelle tecniche di lavorazione, nelle fasi della produzione e nella tipologia dei manufatti deve essere comunicata entro 30 giorni alla Commissione provinciale per l’artigianato, che valuta il permanere dei requisiti di impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale.

Mantenimento del riconoscimento

Le imprese che hanno ottenuto il riconoscimento hanno diritto al mantenimento dello stesso nei seguenti casi:
- costituzione di società in cui venga conferita l’azienda della ditta individuale che aveva ottenuto il riconoscimento, a condizione che il titolare risulti tra i soci partecipanti al lavoro;
- trasformazione della natura giuridica della società in nome collettivo in società in accomandita semplice o a responsabilità limitata o in società cooperativa e viceversa, a condizione che tra i soci partecipanti al lavoro vi sia almeno un socio lavoratore dell’impresa trasformata;
- recesso di uno o più soci lavoratori a condizione che il socio o i soci rimanenti abbiano prestato attività lavorativa per almeno tre anni;
- scioglimento della società e costituzione di ditta individuale, a condizione che venga mantenuta l’azienda e che il titolare dell’impresa abbia operato in qualità di socio lavoratore.

Le suddette modifiche non devono comportare alcuna variazione dell’attività svolta e degli elementi relativi alla produzione, alle tecniche e ai materiali impiegati, riconducibili ai disciplinari.

Vigilanza

La Commissione, d’ufficio, può in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dai rispettivi disciplinari di produzione. In caso di perdita di tali requisiti, sentito l’interessato, provvedono alla cancellazione dall’albo dell’annotazione di impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale ed all’inibizione dell’uso del contrassegno.
La Commissione vigila sull’utilizzo del contrassegno, inibendone l’uso alle imprese che si discostino dalle prescrizioni contenute nei disciplinari.

Elenco

Le imprese che hanno ottenuto l’autorizzazione al contrassegno di origine e qualità sono inserite in un elenco aggiornato dalla Commissione provinciale, che viene periodicamente trasmesso alla Commissione Regionale per l’artigianato che garantisce un’adeguata pubblicizzazione presso l’assessorato regionale competente